venerdì 12 ottobre 2012

Ecco la bozza della legge di stabilità: dal 10 settembre 2013 orario docenti a 24 ore settimanali



Riporto la parte della bozza relativa alla legge di stabilità in cui si definisce l'orario di servizio per il personale docente, sia della scuola primaria, che secondaria di I e II grado, a 24 ore settimanali. Le sei ore eccedenti  utilizzate per copertura di spezzoni orario e attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione. Periodo di ferie incrementato di 15 giorni, da fruire nei giorni di sospensione delle lezioni.

Art. 3 della bozza della Legge di Stabilità 2013

1. A decorrere dal 10 settembre 2013 l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali.

Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione.

Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2013, a quello dell’anno scolastico 2012/2013.

2. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

3. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. ”

4. Le disposizioni di cui ai commi dal 4 al 7 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

(estratto da OrizzonteScuola del 12/10/2012)

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